Art. 195 — Imprese di riassicurazione italiane

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Imprese di riassicurazione (( italiane)) Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione (( tecnica)) patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse ((, nonche' al possesso del margine di solvibilita)). (( Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4. ))

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. 27 parole tolte, 31 parole aggiunte.

aggiunto: Imprese di riassicurazione italiane Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica … l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione aggiunto: tecnica patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stessetolto: . Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terziaggiunto: , nonche' al possesso del margine di solvibilita. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art195 · fonte del testo

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