Art. 195 — Imprese di riassicurazione italiane

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Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'((IVASS)) sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di ((stabilimento o di)) prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi. (( Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi emergenti, nonche' del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi. )) Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 febbraio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 23 parole tolte, 45 parole aggiunte.

tolto: Imprese di riassicurazione italianeLe imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di aggiunto: stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 tolto: l'ISVAPaggiunto: , l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della tolto: situazione tecnica patrimoniale e finanziaria aggiunto: gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento tolto: alla sufficienza aggiunto: all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta tolto: edaggiunto: , alla disponibilita' di attivi tolto: congrui aggiunto: e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle tolto: stesse, nonche' al possesso del margine di solvibilita aggiunto: riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi emergenti, nonche' del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art195 · fonte del testo

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