Art. 108 — Attività di distribuzione

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L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e' riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa non puo' essere esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2. E' inoltre consentita l'attivita' agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2. L'esercizio dell'attivita' di intermediario di assicurazione e riassicurazione e' vietato agli enti pubblici, agli enti o societa' da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art108 · fonte del testo

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