Art. 100 — Relazione sulla gestione

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Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori ((contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione)) nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti ((, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano)):

  • a)le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
  • b)il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
  • c)l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
  • d)i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
  • d-bis)gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei flussi. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.)) 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32

5

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore".

Testo in vigore dal 12 aprile 2007 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 12 aprile 2007. 17 parole tolte, 207 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori tolto: sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento aggiunto: contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti tolto: da cui risultino le informazioni che riguardanoaggiunto: , nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:

d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidatoaggiunto: ;

aggiunto: d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei flussi. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32

    Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art100 · fonte del testo

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