Art. 100 — Relazione sulla gestione

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Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le informazioni che riguardano:

  • a)le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
  • b)il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
  • c)l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
  • d)i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 12 aprile 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art100 · fonte del testo

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