Art. 95 c.d.s. — Duplicato della carta di circolazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. Leggi il testo vigente →

Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio dalla targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima di novanta giorni. L'estratto della carta di circolazione puo' essere rilasciato dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalita' previste all'art. 92. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita' massima di trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 117.500 a L. 470.000)). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 19 Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 35.250 a L. 141.000)). 19 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

21 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 13 gennaio 2019 — oggiin vigoreper 8 anni
  2. 1 luglio 2018 — 13 gennaio 2019per 7 mesi
  3. 15 gennaio 2015 — 1 luglio 2018per 3 anni
  4. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  5. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  6. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  7. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  11. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  12. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 13 maggio 2000 — 14 gennaio 2001per 8 mesi
  15. 12 gennaio 1999 — 13 maggio 2000per un anno
  16. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  17. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  18. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  19. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  20. 13 febbraio 1993 — 30 giugno 1993per 5 mesi
  21. 18 maggio 1992 — 13 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997. 10 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… provvisoria di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila aggiunto: L. 117.500 a L. 470.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino … carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire trentaduemila a lire centoventottomila aggiunto: L. 35.250 a L. 141.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 20 dicembre 1996

    Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art95 · fonte del testo

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