Art. 81 c.d.s.
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Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturita' scientifica. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturita' scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalita' di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993
