Art. 67 c.d.s. — Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →

[1]I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonche' della larghezza dei cerchioni. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano piu' chiaramente leggibili. La fornitura delle targhe e' riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe e' indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrispondera' al comune e' stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)). Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila)). Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

[2]4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  4. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  5. 15 novembre 2011 — 15 gennaio 2013per un anno
  6. 14 gennaio 2009 — 15 novembre 2011per 3 anni
  7. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  8. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  9. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  10. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  11. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  12. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  13. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  14. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  15. 30 giugno 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  16. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1993 al 24 gennaio 1995. 8 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: cinquantamila a lire duecentomila aggiunto: cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, … fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: centomila a lire quattrocentomila aggiunto: centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art67 · fonte del testo

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