Art. 67 c.d.s. — Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

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I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonche' della larghezza dei cerchioni. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano piu' chiaramente leggibili. La fornitura delle targhe e' riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe e' indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrispondera' al comune e' stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  4. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  5. 15 novembre 2011 — 15 gennaio 2013per un anno
  6. 14 gennaio 2009 — 15 novembre 2011per 3 anni
  7. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  8. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  9. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  10. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  11. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  12. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  13. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  14. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  15. 30 giugno 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  16. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art67 · fonte del testo

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