Codice della strada

Art. 59 c.d.s. — Veicoli con caratteristiche atipiche

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Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

  • a)la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
  • b)i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art59 · fonte del testo

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