Codice della strada

Art. 49 c.d.s. — Veicoli a trazione animale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993. Leggi il testo vigente →

I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o piu' animali e si distinguono in:

  • a)veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
  • b)veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
  • c)carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art49 · fonte del testo

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