Art. 49 c.d.s. — Veicoli a trazione animale
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I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o piu' animali e si distinguono in:
- a)veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- b)veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- c)carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993
