Codice della strada

Art. 215-bis c.d.s.

(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, ((...)) dissequestrati e confiscati). I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonche' per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, e' formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio ((...)). Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 puo' assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facolta' e' data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca e' data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalita' dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e' restituita all'avente diritto. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di ((attuazione delle disposizioni del)) presente articolo.

Testo vigente dal 10 novembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2018 al 10 novembre 2021. 35 parole tolte, 14 parole aggiunte.

aggiunto: (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati,... dissequestrati e confiscati). I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori … elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territoriotolto: , in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresi' i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilisticoaggiunto: .... Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il … la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e' restituita all'avente diritto. tolto: 4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di tolto: comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo aggiunto: attuazione delle disposizioni del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art215bis · fonte del testo

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