Codice della strada

Art. 21 c.d.s. — Opere, depositi e cantieri stradali

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[1]Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorita' di cui all'articolo 26 e' vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonche' sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilita'. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidita' della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalita' ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilita' della visibilita' sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonche' agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonche' le modalita' di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 1.175.000 a L. 4.700.000)). ((19)) La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

[2]-------------- AGGIORNAMNETO (19) Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999

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  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
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  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  11. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  12. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  13. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  14. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  15. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  16. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997. 5 parole tolte, 44 parole aggiunte in 2 capoversi.

… contenute nelle autorizzazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila. aggiunto: L. 1.175.000 a L. 4.700.000. 19 La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione … a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VIaggiunto: .

aggiunto: -------------- AGGIORNAMNETO (19) Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art21 · fonte del testo

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