Art. 178 c.d.s. — Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

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I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'ispettorato del lavoro. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 68,25 a € 275,10)). La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni. 19 29 43 52 Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 33,60 a € 137,55)), salvo che il fatto costituisca reato. 19 29 43 52 Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 137,55 a € 550,20)) per ciscun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato. 19 29 43 52 Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea. Le sanzioni della sospensione e delle revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2003 al 30 giugno 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  11. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  12. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  15. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  16. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  17. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  18. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003. 22 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… cui al regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 127.020 a L. 508.070. aggiunto: € 68,25 a € 275,10. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le … dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 63.510 a lire 254.030 aggiunto: € 33,60 a € 137,55, salvo che il fatto costituisca reato. Per le violazioni alle norme di cui … incompleti o alterati e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 254.030 a L. 1.016.140 aggiunto: € 137,55 a € 550,20 per ciscun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 24 dicembre 2002

    Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art178 · fonte del testo

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