Art. 157 c.d.s. — Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1999 al 14 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

Agli effetti delle presenti norme:

  • a)per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
  • b)per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
  • c)per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente;
  • d)per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita', la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche' rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 60.600 a lire 242.400)). 19 29
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1999 al 14 gennaio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

17 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  4. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  5. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  6. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  7. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  8. 4 ottobre 2007 — 14 gennaio 2009per un anno
  9. 14 gennaio 2007 — 4 ottobre 2007per 9 mesi
  10. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  11. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  12. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. 7 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 58.750 a L. 235.000 aggiunto: lire 60.600 a lire 242.400.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 22 dicembre 1998

    Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art157 · fonte del testo

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