Art. 152 c.d.s. — Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

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L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita'. Ad eccezione dei veicoli e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 13 gennaio 2019 — oggiin vigoreper 8 anni
  2. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  3. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  4. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  5. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  6. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  7. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  8. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  9. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  10. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  11. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  12. 7 agosto 2002 — 14 gennaio 2003per 5 mesi
  13. 14 gennaio 2001 — 7 agosto 2002per un anno
  14. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  18. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art152 · fonte del testo

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