Codice della strada

Art. 148 c.d.s. — Sorpasso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2017 al 13 gennaio 2019. Leggi il testo vigente →

Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

  • a)che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
  • b)che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
  • c)che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
  • d)che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocita' e quella dell'utente da sorpassare, nonche' della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu' corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densita' della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, puo' rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si puo' effettuare su ambo i lati. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra e' vietato. 9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita'; in tali casi il sorpasso e' consentito solo quando la strada e' a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonche' il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni. Esso e', pero', consentito:
  • a)quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
  • b)quando avvenga su strada a precedenza, purche' a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
  • c)quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
  • d)quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di essa in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui cio' sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81 a € 326. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 6 19 29 43 52 64 89 101 114 124 Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 163 a € 652)). Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma ((da € 321 a € 1.283)). Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso delta patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi. 19 29 43 52 64 89 101 114 124 133
Gli interventi su questo articolo(11)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360

6

Il D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ha disposto (con l'art. 74, comma 1, lettera f)) che al comma 15 del presente articolo le parole "di cui ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 7".

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2017 al 13 gennaio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 148 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15894/2025

    13 giugno 2025

    "tutor" - Art. 345, comma 2, reg. esec. c.d.s. - Velocità rilevata - Riduzione - Misura. In tema di sanzioni amministrative conseguenti a infrazione per superamento dei limiti di velocità accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2, del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari.

    Art. 148 c.d.s. · Art. 142 c.d.s. · Art. 345 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 336/2011

    Questione inammissibile
    16 dicembre 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 148, commi 11 e 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la difettosa descrizione della fattispecie impedisce l'esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale costruita sulla pretesa impossibilità di commisurare le sanzioni accessorie alle modalità secondo le quali si è effettivamente verificata la infrazione al codice della strada nonché in quanto la scelta e la quantificazione delle sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella discrezionalità del legislatore, essendo inibito alla Corte medesima provvedere alla loro rimodulazione con interventi additivi dal contenuto fortemente creativo. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 23 del 2009, n. 196 del 2008 e n. 264 del 2007.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 148 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 45/2007

    Questione inammissibile
    20 febbraio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione. Infatti, essendo carente la descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e non comprendendosi dalla ordinanza di rimessione con chiarezza quale sia l'oggetto del giudizio e, in particolare, in cosa si identifichi la pretesa sostanziale del ricorrente, è impossibile vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto. - In senso analogo, v., citata, ordinanza n. 396/2005.

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 396/2005

    Questione inammissibile
    21 ottobre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione, dal momento che, qualora sia carente la descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e dalle ordinanze di rimessione non si comprenda con chiarezza quale sia l’oggetto di tali giudizi e in cosa si identifichi la pretesa sostanziale dei ricorrenti, diviene impossibile vagliare l’effettiva applicazione della norma censurata ai casi dedotti.

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

19 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 gennaio 2021 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  3. 15 settembre 2020 — 15 gennaio 2021per 4 mesi
  4. 13 gennaio 2019 — 15 settembre 2020per un anno
  5. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  6. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  8. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  9. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2007per 3 anni
  12. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  15. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  16. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  17. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  18. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  19. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2015 al 14 gennaio 2017. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € tolto: 651 aggiunto: 652. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da € 321 a € 1.tolto: 282aggiunto: 283. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 20 dicembre 2016

    Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art148 · fonte del testo

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