Art. 147 c.d.s. — Comportamento ai passaggi a livello
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Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimita' delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:
- a)siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
- b)siano in movimento di apertura le semibarriere;
- c)siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2,e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- d)siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilita', deve fare tutto quanto gli e' possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonche' fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo. Chiunque viola la disposizione del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 127.020 a L. 508.070)). 19 29 43 Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Testo in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003
