Art. 184 — Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello

1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresi', sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilita', manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. ((Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello.)) 2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremita' libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere. 3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:

  • a)CROCE DI S. ANDREA se la visibilita' verso la ferrovia e' sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;
  • b)CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo stesso sostegno, se la visibilita' e' sufficiente solo da breve distanza dal binario;
  • c)CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonche' dispositivo di segnalazione acustica se la visibilita' e' insufficiente; il dispositivo luminoso e' posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale. 4. La croce di S.Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimita' del binario; e' semplice se la ferrovia e' a un binario, doppia se la ferrovia e' a due o piu' binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), e' opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c). 5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea e' sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario. 6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilita' della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocita' del treno piu' veloce ivi in transito. 7. Per assicurare in ogni caso la visibilita' i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore. 8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 e' del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 39 parole aggiunte.

… negli altri casi di scarsa visibilita', manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. aggiunto: Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello. 2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art184 · fonte del testo

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