Art. 136 c.d.s. — Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

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I titolari di patente in corso di validita', rilasciata da uno Stato membro della Comunita' economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneita' di cui all'art. 121. La patente sostituita e' restituita, da parte dell'autorita' italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorita' dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazio'ne professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se stante. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocita', anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non e' richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunita' europea, e' stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non puo' essere accordata una validita' che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire. Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, gia' in sostituzione di una precedente patente italiana, e' rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneita'. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validita', ovvero a coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validita'.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 180/2011

    Questione inammissibile
    8 giugno 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), impugnato, in relazione agli artt. 2, 4 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede che la conversione nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario possa avvenire, come in molti altri paesi comunitari e non, sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese. Premesso che il comma 2 del citato art. 136 consente la conversione di un equipollente documento di guida rilasciato da uno Stato non comunitario solo in presenza di accordi bilaterali e a condizione di reciprocità, dovendo altrimenti lo straniero, entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, necessariamente conseguire ex novo una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida; il riferimento alla disciplina della conversione della patente estera risulta del tutto inappropriato, in quanto l'opponente nel giudizio a quo è cittadino bosniaco, munito di patente conseguita nel proprio paese in corso di validità, la quale - non essendo ricompresa la Bosnia Erzegovina tra i paesi extracomunitari con cui vigono convenzioni per la sostituzione delle patenti - non è conseguentemente convertibile. Da ciò si appalesa l'intrinseca ed insanabile contraddittorietà delle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, le quali si basano sull'errato presupposto di una diretta (ma non spiegata) interrelazione tra la necessità dello svolgimento dell'esame (richiesto allo straniero extracomunitario titolare di patente estera non convertibile, entro un anno dall'acquisto della residenza in Italia) e la convertibilità della patente (istituto che, qualora applicabile, prescinde completamente dall'espletamento dell'esame medesimo). Sotto altro profilo, il giudice a quo , non dubitando affatto della legittimità della sanzione irrogata all'opponente, in applicazione della norma censurata, bensì contestando la disciplina del rilascio della patente, fa derivare l'asserita lesione degli evocati parametri non già dalla norma denunciata, quanto piuttosto dalle disposizioni (neppure individuate) riguardanti lo svolgimento delle prove per il conseguimento della patente italiana, riguardo alle quali non é spiegato in alcun modo la pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio principale. La sottoposizione a scrutinio di una disposizione inconferente rispetto all'oggetto delle censure si risolve in un'evidente aberratio ictus . Infine, risulta carente la motivazione sulla non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità che vengono riferiti ai singoli parametri in modo del tutto generico ed apodittico. In particolare, il rimettente, da un lato, non individua i principi consuetudinari di diritto internazionale generalmente riconosciuti che, a suo dire, sarebbero stati tradotti negli artt. 7 e 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che tramite l'obbligo di conformazione ex art. 10, primo comma, Cost. sarebbero incorporati nell'ordinamento italiano; dall'altro, richiama genericamente la CEDU nel suo contenuto complessivo, senza considerare che le relative disposizioni possono integrare, quali norme interposte, il parametro (nella specie neppure evocato) dell'art. 117, primo comma, Cost. Sulla necessità per lo straniero di conseguire ex novo , entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida, v. la citata ordinanza n. 76/2000. Per l'inammissibilità delle questioni fondate su argomentazioni intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorie, v. le citate sentenze n. 360/2010 e n. 294/2010. Per l'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni in caso di omessa spiegazione della pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio a quo , v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 48/2011, ordinanze n. 63/2011 e n. 59/2011. Sull' aberratio ictus , v. le citate ordinanze n. 126/2011 e n. 120/2011. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 126/2011 e n. 347/2010. In relazione all'efficacia rafforzata che l'art. 10 Cost. accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, v. la citata sentenza n. 15/1996. Nel senso che le disposizioni della CEDU possono integrare, quali norme interposte, il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 113/2011, n. 80/2011, n. 1/2011, n. 196/2010, n. 187/2010, n. 138/2010, n. 317/2009, n. 311/2009, n. 39/2008, n. 349/2007 e n. 348/2007.

    Art. 136 c.d.s. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 439/2006

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2006

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Infatti, premesso che, pur non specificando il rimettente quale sia la legge o l'atto avente di legge di cui gli articoli impugnati fanno parte, è agevole desumere dal contenuto dell'ordinanza, dall'indicazione numerica degli articoli denunciati, nonché dall'uso dei termini quali "veicolo", "patente", "conducente", che le censure riguardano norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il giudice a quo omette la descrizione della fattispecie controversa, nonché la motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. - In relazione alla carenza di descrizione nell'ordinanza di rimessione della fattispecie controversa e della motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, vedi ordinanza citata n. 339/2006.

    Art. 136 c.d.s. · Art. 116 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 171/2003

    Questione inammissibile
    23 maggio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre a risultare priva di qualsiasi descrizione degli elementi che connotano la fattispecie all'esame del giudice 'a quò, non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza ed non manifesta infondatezza della questione, solo apoditticamente enunciata.

    Art. 136 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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