Art. 124 c.d.s. — [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 2000 al 14 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:

  • a)della categoria A, per la guida delle macchine agricole indi- cate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
  • b)della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonche' delle macchine operatrici;
  • c)della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. (( Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ))

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 14 gennaio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 2 febbraio 2013 — oggiin vigoreper 14 anni
  2. 15 gennaio 2013 — 2 febbraio 2013per 18 giorni
  3. 15 maggio 2011 — 15 gennaio 2013per un anno
  4. 15 gennaio 2011 — 15 maggio 2011per 4 mesi
  5. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  6. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  7. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  8. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  9. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2003per 3 anni
  10. 1 ottobre 1993 — 15 gennaio 2000per 6 anni
  11. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 15 gennaio 2000. 6 parole tolte, 68 parole aggiunte.

… Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito tolto: ai sensi dell'art. 116, comma 13. aggiunto: con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12aggiunto: . Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art124 · fonte del testo

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