Codice della strada

Art. 121 c.d.s. — Esame di idoneità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1995 al 30 giugno 2003. Leggi il testo vigente →

L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. Le prove d'esame sono pubbliche. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. A partire dal 1 gennaio 1995 la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. ((Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.)) 15 ((Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.)) 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

15

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995.

Testo in vigore dal 11 aprile 1995 al 30 giugno 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 11 aprile 1995. 53 parole tolte, 29 parole aggiunte.

… data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. A partire dal 1 gennaio 1995 tolto: La aggiunto: la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente … ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. Gli esami possono essere sostenutiaggiunto: , previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetereaggiunto: , per una volta soltanto, una delle due prove d'esame. tolto: Una volta superati favorevolmente gli esami prescritti aggiunto: Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio aggiunto: provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia tolto: un attestato che certifichi l'avvenuto superamento degli esami di guida ma che, comunque, non abilita alla guida. Lo stesso ufficio predispone la documentazione necessaria e la trasmette al prefetto competente, che rilascia la patente aggiunto: la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116tolto: . Le modalita' ed il termine del rilascio sono determinati dal regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

    Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art121 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari