Codice della strada

Art. 105 c.d.s. — Traino di macchine agricole

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1993 al 30 giugno 1993. Leggi il testo vigente →

I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate ((non possono superare la lunghezza di 16,50 m.)) Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non piu' di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente e' fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1993 al 30 giugno 1993

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19 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 10 novembre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
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  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
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  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  9. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  10. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  11. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  12. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  13. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  14. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 30 giugno 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  18. 13 febbraio 1993 — 30 giugno 1993per 5 mesi
  19. 18 maggio 1992 — 13 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 13 febbraio 1993. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di tolto: 15 aggiunto: 16,50 m. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art105 · fonte del testo

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