Art. 100 c.d.s. — Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

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Targhe di immatricolazione ((...)) degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che e' trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. (( Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare. )) Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; - la collocazione e le modalita' di installazione; - le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. Chiunque viola le disposizioni ((dei commi 1, 2, 3 e 4)) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Chiunque viola le disposizioni ((dei commi 5, 6 e 10)) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al ((comma 12)) deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

22 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 10 novembre 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 15 gennaio 2021 — 10 novembre 2021per 10 mesi
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  12. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  13. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  14. 14 febbraio 2002 — 14 gennaio 2003per 11 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 febbraio 2002per un anno
  16. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2001per un anno
  17. 12 gennaio 1999 — 15 gennaio 2000per un anno
  18. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  19. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  20. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  21. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  22. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993. 85 parole tolte, 54 parole aggiunte.

aggiunto: Targhe di immatricolazione... degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i … caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. tolto: Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di nuova immatricolazione devono essere altresi muniti di targa di riscontro, non integralmente asportabile senza provocarne la parziale o totale distruzione e posta in modo da essere facilmente ispezionabile, contenente i dati di immatricolazione riportati sulle targhe di cui ai commi 1, 2 e 3. E' consentito asportare agli autoveicoli durante la sosta in zone non vietate la targa posteriore, con le modalita' da indicarsi nel regolamento di cui al comma 9 aggiunto: Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: - i … equivoco nella identificazione del veicolo. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3tolto: , 4 e 7 aggiunto: e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila … l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 tolto: e 6aggiunto: , 6 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila … ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma tolto: 14 aggiunto: 12 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art100 · fonte del testo

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