Codice della strada

Art. 1 c.d.s. — Principi generali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 2003. Leggi il testo vigente →

La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 203/2019

    Questione inammissibile
    24 luglio 2019

    riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Brescia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tr…

    Art. 3 cost. · Art. 590-quater c.p. · Art. 27 cost. · Art. 589-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art1 · fonte del testo

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