Art. 217 c.p.i. — Attribuzioni del Consiglio dell'ordine

Il Consiglio dell'ordine:

  • a)provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
  • b)vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;
  • c)interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
  • d)propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;
  • e)su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprieta' industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
  • f)adotta i provvedimenti disciplinari;
  • g)designa i quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207;
  • h)adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale;
  • i)stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;
  • l)riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
  • m)predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
  • n)riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
  • o)mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprieta' industriale o che svolgono attivita' aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;
  • p)svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attivita' produttive che abbiano carattere di strumentalita' necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.
  • p-bis)provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.

Testo vigente dal 2 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 12 parole aggiunte.

aggiunto: p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art217 · fonte del testo

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