Art. 207 c.p.i. — Esame di abilitazione

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L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

  • a)dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
  • b)da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
  • c)da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attivita' produttive;
  • d)da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;
  • e)da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui ((alle)) lettere b), c) e d), se impossibilitati. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
  • a)abbia conseguito:
  • 1)la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;
  • 2)un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
  • b)abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprieta' industriale, cosi' come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalita' stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attivita' produttive.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010 al 23 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui tolto: alla aggiunto: alle lettere b), c) e d), se impossibilitati. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art207 · fonte del testo

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