Codice della proprietà industriale

Art. 201 c.p.i. — Rappresentanza

Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura o lettera d'incarico. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale. (( I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. )) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

Testo vigente dal 25 marzo 2012

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Che cosa è cambiato dal 25 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2010 al 25 marzo 2012. 31 parole aggiunte.

… ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi.tolto: ... In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovra' … in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industrialeaggiunto: . I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art201 · fonte del testo

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