Codice della proprietà industriale

Art. 80 c.p.i. — Licenza di diritto

Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che per-venga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, puo' offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione e' fatta dal giudice. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso gia' fissato. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' dei diritti annuali. La riduzione di cui ((al comma 5 e' concessa)) dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.

Testo vigente dal 2 settembre 2010

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Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 1 parola aggiunta.

… diritto alla riduzione alla meta' dei diritti annuali. La riduzione di cui al comma aggiunto: 5 e' concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art80 · fonte del testo

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