Art. 192 c.p.i. — Continuazione della procedura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. Leggi il testo vigente →

Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprieta' industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura e' ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.

Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art192 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari