Art. 184-sexies c.p.i. — Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità

La decadenza o la nullita', anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui e' maturata una delle cause di decadenza. 3. La nullita' della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione

Testo vigente dal 23 marzo 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art184sexies · fonte del testo

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