Art. 184-quater c.p.i. — Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni

(( L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'istanza di decadenza o di nullita', comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno. Alla comunicazione prevista dal comma 1 e' allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullita'. 3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui e' chiesta la decadenza o la nullita' puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione)) In caso di piu' istanze di decadenza o nullita' relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa. Al termine del procedimento di decadenza o nullita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullita' della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarita' della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da' comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI). L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullita' della registrazione o trasferiscono la titolarita' della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.

Testo vigente dal 23 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2019 al 23 agosto 2023. 117 parole tolte, 96 parole aggiunte.

tolto: Se la domandaaggiunto: L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'istanza di decadenza o di nullita' tolto: e' ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullita' e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchioaggiunto: , comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno. Alla comunicazione prevista dal comma 1 e' allegata copia dell'istanza di decadenza o tolto: nullita' e qualsiasi documento presentato dal richiedente. Nel corso del procedimento di decadenza o nullita' l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. aggiunto: di nullita'. 3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui e' chiesta la decadenza o la nullita' puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione In caso di piu' istanze di decadenza o nullita' relative allo stesso marchio, … professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico. tolto: 7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullita' della registrazione o trasferiscono la titolarita' della registrazione di un marchio sono annotati nel registroaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art184quater · fonte del testo

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