Art. 126 c.p.i. — Pubblicazione della sentenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 2005 al 22 giugno 2018. Leggi il testo vigente →

L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 22 giugno 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art126 · fonte del testo

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