Codice della proprietà industriale

Art. 112 c.p.i. — Nullità del diritto

Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:

  • a)le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;
  • b)le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e sulla stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;
  • c)il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'articolo 118.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art112 · fonte del testo

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