Codice della proprietà industriale

Art. 113 c.p.i. — Decadenza del diritto

Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu' effettivamente soddisfatte. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente:

  • a)non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta';
  • b)non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
  • c)non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art113 · fonte del testo

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