Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 2013 al 1 gennaio 2016. 255 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso. 3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2. 4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso. 5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 6. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 29 luglio 2015, n. 115

    La L. 29 luglio 2015, n. 115 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si e' concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria e' assicurata dall'amministrazione competente".

  • L. 29 luglio 2015, n. 115, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La L. 29 luglio 2015, n. 115, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) che l'abrogazione non decorre piu' dall' 1 gennaio 2016 ma dal 30 giugno 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art51 · fonte del testo

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