L. 29 luglio 2015, n. 115
La L. 29 luglio 2015, n. 115 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si e' concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria e' assicurata dall'amministrazione competente".
L. 29 luglio 2015, n. 115, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
La L. 29 luglio 2015, n. 115, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) che l'abrogazione non decorre piu' dall' 1 gennaio 2016 ma dal 30 giugno 2016.