Art. 51 — Responsabilità in caso di errore di prenotazione

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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. ((2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso)). 3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2. 4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso. 5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 6. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

Testo in vigore dal 4 settembre 2013 al 1 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 2011 al 4 settembre 2013. 7 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 2. Il fondo aggiunto: nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato annualmente da una quota pari al tolto: due aggiunto: 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo … dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al tolto: fondo di cui al comma 1 aggiunto: predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso. 3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art51 · fonte del testo

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