Art. 46 — Risarcimento del danno da vacanza rovinata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 2011 al 1 luglio 2018. Leggi il testo vigente →

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' oggettiva, previste da norme speciali, l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla responsabilita' di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al turista o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L'organizzatore o l'intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Testo in vigore dal 6 giugno 2011 al 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art46 · fonte del testo

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