Art. 43 — Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni

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1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita'. Si considerano inesatto adempimento le difformita' degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. 2. L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Testo in vigore dal 6 giugno 2011 al 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art43 · fonte del testo

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