Art. 40 — Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico

((1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non puo' unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole. 2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore e' costretto a modificare in modo significativo una o piu' caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non puo' soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, puo' accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore. 3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

  • a)delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
  • b)di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore e' tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
  • c)delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualita' o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. 5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)).

Testo vigente dal 1 luglio 2018

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 2011 al 1 luglio 2018. 129 parole tolte, 334 parole aggiunte in 4 capoversi.

1. tolto: La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. 2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale aggiunto: Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non puo' unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole. 2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore e' costretto a modificare in modo significativo una o piu' caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non puo' soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, puo' accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore. 3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

aggiunto: a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;

aggiunto: b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore e' tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;

aggiunto: c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2tolto: , l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia' versate alla controparte. 4. Il prezzo non puo' aggiunto: comportano un pacchetto di qualita' o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. 5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso tolto: essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza aggiunto: entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art40 · fonte del testo

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