Art. 2 — Principi sulla produzione del diritto in materia turistica

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 2011 al 12 aprile 2012. Leggi il testo vigente →

1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e' consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente. 2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo e', altresi', consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:

  • a)valorizzazione, sviluppo e competitivita', a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
  • b)riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana. 3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

Testo in vigore dal 6 giugno 2011 al 12 aprile 2012

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 80/2012

    Ha colpito questo articolo
    5 aprile 2012

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per…

    Art. 1 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo · Art. 14 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 · Art. 2 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo · Art. 3 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art2 · fonte del testo

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