Art. 58 — Comitato permanente di promozione del turismo in Italia

1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato. 2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. 3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:

  • a)identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
  • b)accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
  • c)sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
  • d)promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunita' di propaganda ed una comunicazione unitaria;
  • e)organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
  • f)raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
  • g)promozione a fini turistici del marchio Italia. 4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione e' a titolo gratuito.

Testo vigente dal 6 giugno 2011

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art58 · fonte del testo

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