Art. 979 c.nav. — Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
Abrogato dal 29 maggio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
Abrogato dal 29 maggio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 43 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
tolto: Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art979 · fonte del testo
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