Codice della navigazione

Art. 973 c.nav. — Prescrizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si e' prodotto.

[2]Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato nell'impossibilita' di aver notizia del danno o di identificarne il responsabile, il termine decorre dal giorno di tale notizia o dell'identificazione. Ma in ogni caso il diritto si prescrive col decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si e' prodotto.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art973 · fonte del testo

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