Art. 971 c.nav. — Limiti del risarcimento complessivo
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La limitazione del risarcimento prevista nell'articolo 967 non ha luogo:
- a)quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, l'esercente non provi che il danno deriva da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione;
- b)quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dei dipendenti e preposti, l'esercente non provi che egli aveva preso le misure necessarie per evitare il danno;
- c)quando l'esercente non ha contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione disposta nell'articolo 798, ovvero quando l'assicurazione non copre la responsabilita' dell'esercente, con le modalita' e nei limiti previsti dagli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006
