Art. 966 c.nav. — Danni da urto
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[1]Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'ammontare del risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle sue conseguenze.
[2]Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006
