Art. 954 c.nav. — Prescrizione

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[1]La perdita e le avarie subite dalle cose durante il trasporto devono essere fatte constare, da chi ha diritto dalla riconsegna, con riserva scritta o con annotazione sul documento del trasporto entro sette giorni dalla riconsegna.

[2]I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni dal momento in cui le cose sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla riconsegna.

[3]In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose si presumono riconsegnate dal vettore in tempo debito e in conformita' delle indicazioni enunciate nel documento di trasporto, e l'interessato decade da ogni azione, eccettuate quelle per frode.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art954 · fonte del testo

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