Art. 954 c.nav. — Prescrizione
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[1]La perdita e le avarie subite dalle cose durante il trasporto devono essere fatte constare, da chi ha diritto dalla riconsegna, con riserva scritta o con annotazione sul documento del trasporto entro sette giorni dalla riconsegna.
[2]I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni dal momento in cui le cose sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla riconsegna.
[3]In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose si presumono riconsegnate dal vettore in tempo debito e in conformita' delle indicazioni enunciate nel documento di trasporto, e l'interessato decade da ogni azione, eccettuate quelle per frode.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006
