Art. 943 c.nav. — Obblighi d'informazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]((Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

[2]In caso di mancata informazione, il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

[3]Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dell'ENAC.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201

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Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue: art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni".

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 81/1982

    Questione inammissibile
    29 aprile 1982

    Perche` l'oggetto del sindacato di costituzionalita` sia definito e la questione possa ritualmente salire al giudizio della Corte, e` necessario che il giudice "a quo" individui, nell'ordinanza di rimessione, la norma applicabile alla controversia devoluta al suo esame, non potendo coinvolgere nella censura d'incostituzionalita`, allo stesso titolo, unitamente e indistintamente, norme diverse per contenuto ed ambito di operativita`, ed, anzi, applicabili l'una ad esclusione dell'altra. In base a tali principi - oltre che per omessa delibazione della rilevanza - e` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e relativa all'art. 22 della Convenzione di Varsavia (resa esecutiva in Italia con L. 19 maggio 1932 n. 841), come modificato dall'art. XI del Protocollo dell'Aja (reso esecutivo con L. 3 dicembre 1962 n. 1832), nonche` all'art. 943 cod. nav., in quanto contengono entro limiti massimi di ammontare la responsabilita` del vettore per i sinistri alle persone trasportate.

    Art. 943 c.nav. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1987 al 21 ottobre 2005. 81 parole tolte, 139 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo', per ciascuna persona, essere superiore a cinque milioni duecentomila lireaggiunto: Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

tolto: Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non puo' superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazioneaggiunto: In caso di mancata informazione, il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

aggiunto: Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dell'ENAC.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art943 · fonte del testo

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