Codice della navigazione

Art. 403 c.nav. — Soppressione della partenza o mutamento d'itinerario

[1]Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non puo' essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto e' risolto.

[2]Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facolta' di compiere il viaggio su una di dette navi, ove cio' sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi.

[3]Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non puo' eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art403 · fonte del testo

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