Art. 93 c.nav. — Responsabilità del pilota

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 3 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →

Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 3 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art93 · fonte del testo

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